Angaisa (Associazione Nazionale Commercianti Articoli Idrosanitari, Climatizzazione Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno) ha inviato un aggiornamento relativo alle linee guida da seguire fino al 3 aprile che tiene conto delle disposizioni contenute nel decreto MISE del 25 marzo, nonché dei chiarimenti di fonte ministeriale e Confcommercio a oggi disponibili. Attualmente, i provvedimenti a cui fare riferimento, per determinare i principali obblighi e facoltà concernenti l’apertura al pubblico e la chiusura temporanea delle aziende, sono i DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, con il relativo allegato 1 (nella versione aggiornata il 25 marzo con provvedimento del Ministero Sviluppo Attività Economiche). Le indicazioni sintetizzate di seguito hanno efficacia dal 23 marzo al 3 aprile 2020.
VENDITA DETTAGLIO
Le attività di commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari così come di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, nonché articoli per l’illuminazione (non è consentito vendere al dettaglio, ad esempio, materiali per l’edilizia o arredobagno) possono proseguire almeno fino al 3 aprile, nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza. La lettera a) del DPCM del 22 marzo specifica infatti che “resta fermo per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM 11 marzo [che consentiva la vendita al dettaglio di articoli igienico-sanitari, considerati generi di prima necessità] e dall’ordinanza Ministero Salute del 20 marzo”. A conferma del fatto che il DPCM del 22 marzo non ha abrogato le disposizioni contenute nel DPCM dell’11 marzo, si evidenzia che in base all’art. 2 del DPCM del 22 marzo, le disposizioni “si applicano cumulativamente a quelle di cui al DPCM dell’11 marzo 2020, nonché a quelle dell’ordinanza del ministro della salute del 20 marzo 2020.” A seguito delle indicazioni contenute nella recente circolare del Ministero dell’Interno, è stato definitivamente chiarito che anche le medie e grandi strutture possono esercitare l’attività di vendita nelle giornate festive e prefestive, limitatamente ai prodotti ritenuti “generi di prima necessità” di cui all’allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020. Le showroom possono essere considerate aree direttamente collegate alla normale attività di vendita e, in quanto tali, può essere consentito un accesso regolamentato alle stesse, fermi restando gli obblighi concernenti l’adozione dei corretti “protocolli di sicurezza anti-contagio”; naturalmente il singolo imprenditore può valutare autonomamente l’opportunità di tenere chiusa la showroom.
VENDITA INGROSSO
Le attività produttive industriali e commerciali all’ingrosso non indicate nell’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 devono essere sospese, almeno fino al 3 aprile. Il decreto consente comunque la prosecuzione delle “attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali” di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Per poter proseguire l’attività funzionale ad altre filiere (fra le quali sono comprese le attività di installazione di impianti idraulici) è necessario inviare apposita comunicazione al Prefetto della provincia in cui il punto vendita è ubicato, indicando specificamente, in dettaglio, le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi che sono attinenti alle attività consentite. Una volta effettuata la comunicazione, l’attività potrà proseguire senza necessità di ulteriori adempimenti. Sarà eventualmente il Prefetto a disporne la sospensione con un successivo provvedimento. E’ opportuno verificare sul portale internet di ogni singola prefettura l’esistenza di indicazioni operative specifiche, ovvero la presenza di un apposito modulo da utilizzare che, in tal caso, deve essere preferito rispetto a quello messo a disposizione da ANGAISA alle aziende associate. Riteniamo opportuno trasmettere alle prefetture, salvo diverse indicazioni in merito da parte delle stesse, quanto meno un elenco “rappresentativo” della clientela e degli Enti pubblici o amministrazioni potenzialmente interessati da vendite/forniture fino al 3 aprile. Peraltro, non riteniamo che le aziende possano essere sanzionate per un involontario errore formale e, a questo proposito, invitiamo i soci a segnalarci eventuali richieste o comportamenti anomali da parte della prefettura provinciale di riferimento. Sottolineiamo che l’attività funzionale ad assicurare la continuità delle filiere ritenute “essenziali”, può essere legata non soltanto alle attività classificate con codice ATECO 43.2 (“Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni”) ma anche ad altre attività come ad esempio alcune fra quelle identificate dal codice ATECO 42 (“Ingegneria civile”) a cui possono essere riconducibili alcune tipologie di opere e lavori edili. Tutte le imprese le cui attività sono effettivamente e inequivocabilmente sospese per effetto del decreto, hanno avuto tempo fino al 28 marzo (vedi decreto MISE del 25.03.20) per completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza.
CHIUSURA TEMPORANEA. ATTIVITA’ LOGISTICHE E AMMINISTRATIVE
In caso di chiusura temporanea decisa dall’azienda, le eventuali attività amministrative vanno limitate a quelle effettivamente indifferibili ed urgenti (es. scadenza fatture prima del 3 aprile). Tutte le altre vanno rinviate a dopo il 3 aprile. Il datore di lavoro deve comunque garantire l’osservanza delle misure di sicurezza igienico-sanitarie (mascherine, guanti, distanza di sicurezza) per il personale eventualmente presente in azienda, osservando scrupolosamente il protocollo del 14 marzo 2020.
VENDITE A DISTANZA
Le attività di commercio via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono restano consentite per qualsiasi tipologia di prodotto ed è quindi possibile l’impiego di personale, con l’accortezza di ridurlo allo stretto indispensabile ove non sia possibile operare integralmente da remoto. Le attività consentite in questo caso sono limitate a quelle strettamente indispensabili per l’eventuale gestione degli ordini arrivati via internet (o per telefono etc.) e/o per le consegne al domicilio del cliente, ove non sia possibile operare integralmente da remoto. Per chi dovesse rimanere fisicamente in azienda a gestire gli ordini, il datore di lavoro deve garantire il rispetto delle misure di sicurezza igienico-sanitarie (mascherine, guanti, distanza di sicurezza) di cui al protocollo del 14 marzo 2020.
RAPPORTI DI AGENZIA
Per quanto riguarda i rapporti di agenzia, va precisato che la figura dell’agente di vendita è caratterizzata da “attività professionale”, presa in considerazione dal recente DPCM 11 marzo 2020, all’articolo 1, punto 7 (unitamente alle attività produttive), che “raccomanda” fra l’altro quanto segue: “massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione”. È da escludere che possano ritenersi autorizzati attualmente spostamenti, viaggi, trasferte, visite aziendali di soggetti identificabili professionalmente come “agenti” in relazione ad attività direttamente o indirettamente connesse alla vendita. A tale proposito, non è rilevante il fatto di essere muniti di una “autocertificazione” anche se facente riferimento a “comprovate esigenze lavorative” che, in questo caso sono e sarebbero ritenute insussistenti.
TRASPORTI E CONSEGNE
Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci. Resta ammessa la vendita a domicilio e la consegna dei prodotti sempre nel rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio e fatte salve le eventuali restrizioni agli spostamenti (e quindi alle consegne) disposte a livello locale. Ricordiamo che sul portale del Ministero dell’Interno è disponibile il modello (aggiornato il 26 marzo) dell’autocertificazione da utilizzare per gli spostamenti sul territorio.
MISURE IGIENICO-SANITARIE
Anche in base al DPCM del 22 marzo, rimangono confermate, per tutte le attività non sospese, le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7 – lettere da a) ad e) – del DPCM 11 marzo 2020, per cui si raccomanda, tra l’altro, che: sia attuato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; siano incentivate operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. Le imprese le cui attività non sono sospese sono altresì tenute al rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e Parti sociali. Per quanto attiene l’esercizio di attività di vendita al dettaglio ancora autorizzate, ricordiamo che il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 prevede che le stesse “sono da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio”.
SANZIONI
Salvo che il fatto non costituisca reato (es. mancato rispetto quarantena), il mancato rispetto delle principali misure di contenimento del coronavirus è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni concernenti l’esercizio di attività di vendita “si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni”.
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