Partecipa al webinar il 9 aprile dalle 14 alle 18 sugli "Appalti in situazioni di emergenza" per avere una panoramica chiara e dettagliata del diritto vigente.
Il Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020 introduce una serie di misure finalizzate al potenziamento del Servizio sanitario nazionale ed al sostegno economico di famiglie, lavoratori ed imprese per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nelle “ulteriori disposizioni” introdotte dal titolo V, particolare attenzione suscita il contenuto dell’art. 84 rubricato “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa”. In tema di giustizia amministrativa, l’articolo prevede al primo comma una sospensione dall’ 8 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020 di tutti i termini processuali analogamente a quanto accade in tema di sospensione feriale ex art. 54, commi 1 e 2, del c.p.a.
A tal proposito, dalla disposizione discendono da un lato il differimento d’ufficio di tutte le udienze pubbliche e camerali e dell’altro, per i procedimenti cautelari – promossi o pendenti nel medesimo arco temporale – la decisione con decreto monocratico secondo le disposizioni dell’art. 56 c.p.a. in tema di misure cautelari monocratiche (con trattazione collegiale differita in data successiva al 15 aprile 2020). Il decreto in questione – continua la disposizione – sarà in ogni caso emanato nel rispetto del quinto comma dell’art. 55 c.p.a. che stabilisce che “ sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio”, facendo salvi tuttavia i casi di estrema gravità ed urgenza per i quali si farà riferimento al rito di cui al primo comma dell’art. 56 c.p.a.
I decreti monocratici che diversamente, non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio, ai sensi dell’art. 55, comma 5, rimarranno in via eccezionale efficaci fino alla trattazione collegiale. Il secondo comma dell’art. 84 introduce invece una disposizione che deroga a quanto previsto all’interno del primo comma. Più nello specifico, l’articolo prevede che dal 6 aprile 2020 al 15 aprile 2020 passeranno direttamente in decisione, sulla base degli atti depositati e senza discussione orale, le controversie fissate per la trattazione. In quest’ultimo caso però, affinché le controversie fissate per la trattazione – in udienza pubblica o camerale – passino in decisione, sarà necessaria una richiesta congiunta di tutte le parti costituite che dovrà essere depositata secondo le indicazioni contenute all’interno della disposizione stessa.
Dal punto di vista del diritto amministrativo, in conclusione, occorre invece prestare attenzione al contenuto dell’art. 91 del DL utile in materia di appalti. La norma, rubricata “disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici” introduce due importanti previsioni per i rapporti contrattuali, anche relativi a lavori, servizi e forniture.
La prima concerne la responsabilità del debitore ai sensi dell’art. 1218 c.c. (“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”) e dell’art. 1223 c.c. (“Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così’ la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”).
Più nello specifico dalla disposizione si evince che il rispetto delle misure di contenimento da COVID-19 deve essere sempre valutata ai fini di escludere la responsabilità del debitore, anche in relazione all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse al ritardo ovvero all’omesso adempimento. In altre parole, il DL importa una specifica previsione di legge che consente, valutando caso per caso, un affievolimento o addirittura una esclusione di responsabilità in capo al debitore per un suo mancato o inesatto adempimento. In un’ottica volta poi a salvaguardare e tutelare l’operato delle imprese, la seconda previsione contenuta nell’art. 91 consente inoltre, nel settore degli appalti pubblici, una anticipazione del 20% del prezzo del contratto pubblico anche nei casi di affidamento in via d’urgenza. (Avv. Giuseppe Imbregamo, Studio legale Piselli & Partners)
Condividi l'articolo
Scegli su quale Social Network vuoi condividere