Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Liquidità approvato dal Consiglio dei Ministri, diventano operative le misure a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti. Ne abbiamo parlato con l’avvocato Marco Valerio, titolare dello Studio Legale Associato VACS.
Quali sono le principali novità per le imprese?
Riterrei primariamente necessario fare una premessa di carattere generale relativo a un profilo etico/giuridico che reputo fondamentale in una valutazione complessiva della problematica economica che il Covid 19 ha generato. È importante, infatti, che questa situazione di emergenza non diventi un pretesto universale di inadempimento alle obbligazioni contrattuali che ciascuno di noi, pur con sacrificio, sarebbe comunque in grado di adempiere. Questo perché se tutti decidessero di sospendere ogni adempimento e/o pagamento adducendo come scusa le, sia pur reali, difficoltà attuali, l’intero sistema economico andrebbe in ulteriore e più grave sofferenza. Detto questo dall’inizio dell’emergenza sono stati emanati due decreti: i cosiddetti Cura Italia e Decreto Liquidità. Quest’ultimo ha due principali punti di intervento governativo riassumibili nello stanziamento di complessivi 400 miliardi di euro in ausilio delle imprese italiane di cui 200 per l’estensione della golden power, cioè la norma che permette al governo di impedire l’acquisizione di aziende italiane strategiche da parte dei colossi stranieri e altri 200 miliardi al fine di garantire prestiti alle imprese italiane di cui almeno 30 in favore delle PMI e che verranno da queste ultime “ goduti” e utilizzati in questo momento emergenziale. L’ art 13 del decreto è la norma di riferimento per le PMI e professionisti ed è attivabile entro il 31 dicembre 2020. Di questi 30 miliardi una parte servirà per garantire a ogni PMI ne facesse richiesta la concessione (ci si augura ma non pare per ora) di un importo pari al 25% del proprio fatturato con il limite massimo di 25.000 euro complessivi. Per ottenere questo finanziamento occorrerà una “semplice” autocertificazione da parte del legale rappresentante, già reperibile e compilabile, che specifichi la motivazione della richiesta senza alcun altro adempimento e senza istruttoria da parte dell’istituto di credito, in quanto il prestito è garantito al 100% dallo Stato anche ad aziende in “sofferenza”. La residua parte di questi finanziamenti è destinata sempre alle medesime aziende, anche di maggiori dimensioni, che hanno dimensioni più grandi (fino a 499 dipendenti) che potranno accedere a un ulteriore credito sempre nella misura massima del 25% del fatturato fino a un massimo di 800mila euro. In questo caso, però, non basterà una richiesta semplice alla banca ma bisognerà presentare un progetto finanziario che in prima istanza verrà valutato dall’istituto bancario. Lo stesso progetto poi verrà valutato dal Fondo di Garanzia che verificherà se il soggetto ha i prerequisiti. Quali? La garanzia è concessa in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”. La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis o hanno presentato un piano attestato di cui all’articolo 67 del predetto decreto, salvo casi specifici indicati all’art. 14, lett. f del decreto. Sono, viceversa, escluse le imprese che presentino esposizioni classificate come “sofferenze” o che, già prima del 31.12.2020, fossero giudicate classificate come o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “imprese in difficoltà” ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. Le Aziende non dovranno, inoltre, distribuire propri ed eventuali dividendi.
Quali sono i tempi di erogazione di questi finanziamenti?
Il Decreto Liquidità consta di 43 articoli estremamente complessi, forieri di dubbi e di difficile interpretazione anche da parte degli addetti ai lavori. C’è un altissimo tasso di burocratizzazione. Sebbene i tempi siano dichiarati veloci alla realtà dei fatti così non è ad oggi e non sarà in seguito soprattutto per la seconda categoria del prestito, rischiando così un vero e proprio collasso delle imprese italiane a corto di liquidità. Nel caso di finanziamento ad aziende medio grandi la possibilità di avere velocemente il credito è esclusa, soprattutto a causa del doppio screening da parte della banca e Fondo di Garanzia.
Come possono essere usati i soldi?
Nessuna regola particolare per il prestito fino a 25.000 euro; regole in astratto più stringenti per la seconda categoria in quanto gli importi finanziati dovranno essere utilizzati per il pagamento del personale, gli investimenti e la copertura dell’attivo circolante. Per un’azienda piccola significa sostanzialmente che possono essere utilizzati per tutto; per una realtà più strutturata queste condizioni limitano leggermente il libero utilizzo del prestito alle motivazioni sopra indicate.
Si possono anche pagare i fornitori?
Per la prima ipotesi di prestito sicuramente sì; per la seconda tipologia bisogna riferirsi alle condizioni della norma descritte con i limiti di cui sopra considerato che diverse linee produttive potrebbero creare in astratto qualche difficoltà.
Quali sono i tassi di interesse?
La restituzione del finanziamento deve avvenire nell’arco di sei anni (ma non prima di 24 mesi).I tassi di interesse variano in questo modo: 25 punti base per il primo anno; 50 punti base per il secondo e il terzo anno e 100 punti base per il 4°, 5° e 6° anno. Il tasso decorre dal primo giorno del finanziamento.
I liberi professionisti possono accedere a questi finanziamenti?
Per i liberi professionisti valgono le stesse misure per le PMI. Hanno anche loro la possibilità, in base all’art. 30, del decreto di avere una deduzione integrale per le spese di sanificazione che hanno dovuto sostenere, così come l’acquisto di dispositivi di sicurezza. Inoltre potranno godere della sospensione del versamento di contributi previdenziali e assistenziali e ritenute d’ acconto.
Quali sono le altre novità del Decreto?
Nel Decreto Liquidità c’è anche la possibilità di differire il pagamento di Iva al 30 giugno o in 5 rate senza interessi, ma solo a condizione che sia rispettata una perdita del 33% di fatturato (condizione non valida per i comuni della prima zona rossa – Lodi, Casalpusterlengo ecc.) rispetto a identico periodo dell’anno precedente (per esempio aprile 2020 su aprile 2019). Sono sospesi al momento i ricorsi per fallimento, così come tutte le procedure fallimentari fino al 30 aprile. I termini processuali subiscono un differimento fino all’11 maggio. Inoltre, i titoli cambiari, assegni e altri titoli siano stati emessi dal 9 marzo al 30 aprile sono sospesi al primo giorno successivo tale scadenza. Vi è poi la possibilità, al fine di garantire la continuità dei servizi, di sottoscrivere contratti a distanza in modo più semplificato senza la necessità di Pec. e con la sola firma e consegna di copia del documento di identità.
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